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5:19 pm, 9 Febbraio 23 calendario

Caso Cospito, no del ministro Nordio alla revoca del 41 bis

Di: Redazione Metronews
Caso Cospito
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Sul caso Cospito il ministro della Giustizia Carlo Nordio, con un provvedimento articolato, ha respinto la richiesta di revoca del regime di 41 bis presentata dall’avvocato dell’anarchico.

Lo ha fatto sapere lo stesso ministero di Via Arenula. Con il suo provvedimento il Guardasigilli ha detto no alla revoca del regime di carcere duro per Cospito, tenendo conto di tutti i pareri espressi dalle Autorità giudiziarie – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Dda e procura generale di Torino – nei quali, a quanto si apprende, in modo concorde si erano ritenute infondate le ragioni poste alla base della richiesta di revoca presentata dal difensore di Cospito.

Caso Cospito, resta la pericolosità

«Sul 41 bis per Cospito il Ministero della Giustizia avrebbe anche potuto non esprimersi. Ha invece preferito farlo e assumersi ogni responsabilità della scelta, con un provvedimento motivato e equilibrato, che percorre tutti i quadranti, fattuali e giuridici della vicenda. Ovviamente con approccio meramente tecnico, ben al di fuori di qualsivoglia condizionamento», ha spiegato il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. «La pericolosità di Cospito – ha aggiunto – è considerata tale da inibire la possibilità di revoca del 41 bis, che avrebbe come conseguenza la ripresa dei contatti con l’esterno. Allo stesso tempo, si ribadisce che tutte le forme di assistenza sanitaria devono essere garantite, come, d’altra parte, è già stato fatto. Ma le condizioni di salute che derivano dallo sciopero della fame attuato da Cospito stesso non sono considerate capaci di incidere sulla sua pericolosità e, quindi, tali da legittimare la revoca del particolare regime carcerario in cui si trova».

Nessun trattamento sanitario obbligatorio

L’Amministrazione penitenziaria è responsabile delle condizioni di vita e di salute di Alfredo Cospito, ma «non certo della sua volontà di condurre il suo sciopero della fame anche fino alle estreme conseguenze, volontà che però non può essere coartata o negata, neppure attraverso forme di trattamento sanitario obbligatorio sotto forma di alimentazione forzata, se e quando dovesse perdere coscienza». Lo scrive la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone detenute, secondo la quale «quel che l’Amministrazione penitenziaria e la magistratura di sorveglianza competente possono e debbono fare, sulla base delle valutazioni mediche delle condizioni cliniche di Cospito, è decidere se e quando si manifesti necessario il trasferimento in ospedale, in modo da garantire nell’immediatezza gli interventi del caso che il paziente-detenuto ritenga di poter accettare sulla base del principio generale del consenso informato». Quanto alla legittimità dell’applicazione del 41 bis al detenuto, i Garanti territoriali ricordano che «anche se il ministro ha respinto l’istanza di revoca presentata dal suo avvocato, è pendente il giudizio della Cassazione sulla decisione con cui il tribunale di sorveglianza ha ritenuto legittimo il decreto ministeriale di applicazione del regime speciale al militante anarchico, anticipato al 24 febbraio» e che «nuovi argomenti contro l’applicazione del 41 bis nel caso specifico chiamano il ministro a una rivalutazione del caso anche sulla base dei pareri resi nei giorni scorsi dalle autorità giudiziarie e investigative competenti».

9 Febbraio 2023
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