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5:42 pm, 9 Novembre 21 calendario
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Mondo di Mezzo, la Cassazione: «Vago il ruolo di Alemanno»

Di: Redazione Metronews
Alemanno
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Inchiesta Mondo di Mezzo, per la Cassazione «risulta del tutto vago» il ruolo dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno nella vicenda illecita. Così la sesta sezione penale della Suprema Corte spiega perché, lo scorso luglio, ha assolto l’ex primo cittadino dall’accusa di corruzione nell’ambito del procedimento stralcio sull’indagine.

Mondo di Mezzo, la Cassazione: «Vago il ruolo di Alemanno»

In sostanza la Cassazione ha accolto il ricorso della difesa relativo al capo di imputazione riguardante una gara del 2011 sulla raccolta differenziata indetta da Ama.

Ecco quanto i giudici hanno scritto nel motivare l’assoluzione: «La sentenza di primo grado aveva ricostruito i fatti facendo leva, quanto alla posizione del ricorrente (Alemanno, ndr), sulla delega, rilasciata in qualità di sindaco, a Panzironi di poteri di fatto nella società Ama che aveva consentito a quest’ultimo, benché privo di cariche formali, di gestire come vero e proprio “dominus” una delle principali società municipalizzate, assecondandone un utilizzo a fini strumentali, e ciò anche nelle gare in esame».

I giudici della Cassazione spiegano poi: «A fronte delle censure difensive che avevano lamentato la mancata dimostrazione della partecipazione del ricorrente al patto illecito di Buzzi e Panzironi per l’alterazione della gara, si è limitata a indicare quale prova a suo carico i bonifici fatti da Buzzi alla Fondazione Nuova Italia (di cui Alemanno era presidente, ndr) in prossimità dell’aggiudicazione della gara stessa».

Secondo la Cassazione, «tale ragionamento è gravemente carente» e «il collegio ritiene che gli atti descritti non siano tali da fornire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della partecipazione del ricorrente al reato contestato».

Nelle motivazioni dell’assoluzione la Cassazione precisa: «Doveva essere dimostrato che l’unica condotta in definitiva ascrivibile al ricorrente nella vicenda in esame (la delega di poteri di fatto a Panzironi in Ama) fosse stata non solo strettamente correlata all’alterazione della gara n.18/11, ma anche retribuita con la dazione di denaro».

Per l’Alta Corte «tali elementi non sono in alcun modo esplicitati nel percorso motivazionale» della sentenza d’appello impugnata da Alemanno, la quale «ha ricollegato in termini del tutto generici il comportamento tenuto dal ricorrente (la delega di poteri a Panzironi) tanto alla alterazione della gara quanto alle somme ricevute dalla Fondazione».

9 Novembre 2021
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