Manovra, il Ponte sullo Stretto di Messina “opera prioritaria”
C’è il Ponte sullo Stretto di Messina e la nuova società nella nuova bozza della manovra: nell’articolo 82 intitolato “collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente” si legge in particolare che “al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rfi e Anas sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro”.
Ponte sullo stretto di Messina “preminente interesse nazionale”
Le risorse autorizzate dall’articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, “sono trasferite alla Società Rete Ferroviaria Italiana e alla Società Anas, proporzionalmente alle relative quote di partecipazione nella società medesima”.
Ma non solo. Nell’articolo, che nella bozza precedente non c’era, si spiega che “al fine di rilanciare l’economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e contribuire agli obiettivi dell’Unione europea relativi alla Rete transeuropea dei trasporti, il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale“. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine “sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera”.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si sottolinea nella nuova bozza del provvedimento,” la Società Stretto di Messina Società, di seguito Società, sottoscrive l’integrale rinuncia al contenzioso in relazione ai giudizi instaurati e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge fra la Società, e le Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società è autorizzata a sottoscrivere con le Amministrazioni interessate, il contraente generale, gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera e tutte le parti in causa nei giudizi pendenti atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché alle ulteriori reciproche pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti”.
Il Commissario liquidatore, si sottolinea nella bozza del provvedimento, “resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della Società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del comma 7, primo periodo. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e personale della Società”. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, si legge ancora, “è convocata l’assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 5”.
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