Camera sarà il fulcro e nasce il Senato dei 100
ROMA Il testo delle riforme cambia 40 articoli della Carta costituzionale. Ecco i punti salienti.
Camera e Senato
La Camera dei deputati sarà l’unica a votare la fiducia al governo, con i suoi 630 deputati eletti a suffragio universale. A Palazzo Madama resta il Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 membri eletti dai Consigli regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori), più 5 nominati dal presidente della Repubblica. Saranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli regionali a indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico.
La formazione delle leggi
Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati Ue. Le altre leggi, invece, sono esaminate e approvate dalla Camera che le trasmette al Senato. Questo può disporne l’esame se, entro dieci giorni, lo richiede un terzo dei suoi componenti. Il Senato può anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche al testo. Su queste è la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta.
Quirinale e Consulta
Il presidente della Repubblica sarà eletto dai 630 deputati e i 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorreranno i 2/3 dei componenti, dal quarto invece si scende a 3/5. Dalla settima ai tre quinti dei votanti. I giudici della Corte costituzionali saranno eletti 3 dalla Camera e 2 dal Senato.
Cancellate le Province e il Cnel
Scompare la parola “Province” e viene abolito il Cnel.
Nuovo referendum
Viene introdotto un quorum più basso per i referendum sui quali sono state raccolte 800.000 firme anziché 500.000.
Federalismo attenuato
Cambiano anche le norme sul federalismo (Titolo V). Non c’è più legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Le materie energia, infrastrutture strategiche e protezione civile torneranno come competenze allo Stato. Inoltre, su proposta del Governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni se considerate di «interesse nazionale».
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