8:26 pm, 12 Maggio 14 calendario

Prova tv tre turni a Chiellini

Di: Redazione Metronews
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Calcio. Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per tre giornate il difensore della Juventus Giorgio Chiellini (nella foto Lapresse). Il difensore è stato sanzionato, dopo l’utilizzo della prova televisiva, per il colpo rifilato a Miralem Pjanic nel match di ieri tra giallorossi e bianconeri allo stadio Olimpico.
“Le immagini televisive – si legge nel comunicato del giudice – documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione della concessione alla squadra bianconera di un calcio di punizione in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la ‘barrierà formata dai calciatori giallorossi. All’atto delle esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario Pjanic ostacolasse l’azione di un compagno di squadra entrato ‘palla al piedè nell’area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione a favore della squadra capitolina senza adottare alcun ulteriore provvedimento”. Interpellato in merito, il direttore di gara, Russo di Nola, “dichiarava ‘In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto” tra Chiellini e Pjanic “preciso di avere visto e quindi sanzionato tecnicamente” il bianconero “che impediva la corsa” del giallorosso “in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo”.
“Invitato quindi ad un’ulteriore precisazione – spiega ancora il comunicato – il direttore di gara dichiarava ‘confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro” di Chiellini “ed il volto” di Pjanic. Il giudice “ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore Pjanic integri gli estremi della ‘condotta violentà che, se ‘non vistà dall’arbitro, legittima la ‘prova televisivà ax art. 35 CGS. Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia infatti una ‘intenzionalità lesivà, i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive. Ne consegue la sanzionabilità di tale ‘condotta violenta non vista dall’arbitro”.
(Lapresse)

12 Maggio 2014
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