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4:37 pm, 10 Gennaio 22 calendario

Tar boccia l’ordinanza di rinvio delle scuole in Campania

Di: Redazione Metronews
Tar boccia l'ordinanza di rinvio
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Tar boccia l’ordinanza di rinvio delle scuole in Campania. La quinta sezione del Tar Campania ha accolto i due ricorsi – il primo presentato da alcuni genitori per i loro figli minorenni e il secondo dall’Avvocatura dello Stato del distretto di Napoli per conto della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero dell’Istruzione e del ministero della Salute – contro l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che rinviava al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. L’esecutività dell’ordinanza è quindi sospesa e scatta «l’immediato ripristino delle modalità di presentazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici». Già a partire da domani, quindi, in Campania dovranno riaprire nidi, asili, elementari e medie così come oggi hanno riaperto le superiori. La presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, con decreto cautelare ha accolto i ricorsi e fissato all’8 febbraio la trattazione collegiale in camera di consiglio.

Tar boccia l’ordinanza di rinvio

Secondo la quinta sezione del Tar Campania l’ordinanza firmata da De Luca è una misura che non «sottende una compiuta valutazione di adeguatezza e proporzionalità» anche perchè «la regione Campania» non è «classificata tra le zone rosse e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo e la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per sè solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale». Sono queste le motivazioni della giudice, che ha aggiunto: «Non risulta peraltro alcun focolaio nè alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa» e a ulteriore sostegno della complessiva «non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività» e ci si concentra invece «sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l’opzione zero». E non basta appellarsi «alle difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di collasso anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare contingibile una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato».

«Atto ingiustificato e irragionevole»

La giudice amministrativa cita il decreto legge del 6 agosto 2021 poi convertito con legge n.133 del 24 settembre recante “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021-2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”. Secondo il Tar Campania «la normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”. Ciò esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile”, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie». La giudice ricorda, infine, che «le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata». Non è questo il caso, secondo il Tar Campania, in quanto il decreto legge ha «tenuto conto dell’emergenza specifica» e ha disciplinato il settore scolastico «proprio nel caso preso in considerazione dall’ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico)».

10 Gennaio 2022
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