Piemonte
9:40 pm, 7 Luglio 23 calendario
3 minuti di lettura lettura

Piemonte, via il doppio ruolo di consigliere e assessore

Di: Redazione Metronews
Piemonte
condividi

La nuova legge elettorale regionale del Piemonte, approvata oggi, vieta d’ora in poi il doppio ruolo di assessore e consigliere regionale.

Piemonte, via il doppio ruolo di consigliere e assessore

Approvata la nuova legge elettorale del Piemonte. Il Consiglio regionale, presieduto da Stefano Allasia e alla presenza del presidente di Giunta Alberto Cirio, con 31 sì, 10 astenuti, 2 contrari, ha infatti votato favorevolmente la proposta di legge sulle ‘Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.

In particolare, l’articolo 8 disciplina la supplenza dei consiglieri assessori, apportando la prima novità di rilievo poiché sancisce l’incompatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere, determinando la sospensione dalle funzioni di consigliere per il periodo in cui si svolgono quelle di assessore.

L’articolo 10 disciplina il sistema elettorale: 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali concorrenti e 10 invece con sistema maggioritario sulla base di liste regionali abbinate al candidato Presidente.

Premio di maggioranza

Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55% dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45% dei voti validi. Corrisponderà invece al 60% dei seggi, cioè 30, la coalizione che vincerà con una percentuale uguale o superiore al 45% e inferiore o uguale al 60% dei voti validi. Infine otterrà almeno il 64% dei seggi, quindi 32, la coalizione che conquisterà una percentuale uguale o superiore al 60% dei voti validi. Le circoscrizioni elettorali risultano immutate rispetto alle attuali.

Soglie di sbarramento e parità di genere

L’articolo 13 individua le soglie di sbarramento: coalizioni almeno al 5% dei voti validi e le liste che singolarmente abbiano conseguito un risultato superiore al 3%. L’articolo 14 norma, poi, la parità di genere, altra importante novità del testo, stabilendo che nessuno dei 2 sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati tenendo inoltre conto dell’alternanza fin dove possibile. Viene introdotta la preferenza di genere permettendo all’elettore di esprimere fino a 2 preferenze, con annullamento della seconda in caso di preferenze per candidati dello stesso sesso.

7 Luglio 2023
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il giornale
Più letto del mondo