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1:28 pm, 15 Gennaio 22 calendario

Quirinale, tutti i poteri del Presidente della Repubblica

Di: Redazione Metronews
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Che poteri ha un Presidente della Repubblica?    Del Capo dello Stato si occupa direttamente il secondo titolo della Costituzione con gli articoli dall’83 al 91, ma il suo ruolo è citato in tutto in diciannove articoli.     Dopo aver definito chi può essere eletto e come, la carta stabilisce le sue funzioni. Può essere eletto al Quirinale “ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica”.

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente è eletto “dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri” e da “tre delegati per ogni Regione”, “la Valle d’Aosta ha un solo delegato”. Si vota “per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”. Dopo il giuramento sulla Costituzione dura in carica sette anni. Una volta terminato il suo incarico diviene di diritto senatore a vita.

I poteri

La maggior parte dei poteri sono indicati nell’articolo 87 della Carta. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale: rappresenta quindi lo Stato in Italia e all’estero ma non ha potere esecutivo in politica estera.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione: allo scadere della legislatura è il Presidente, con un decreto controfirmato dal presidente del Consiglio, a indire il voto per il rinnovo del Parlamento. Allo stesso modo indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Può convocare le Camere in via straordinaria.
Può, sentiti i presidenti delle Camere, scioglierle entrambe o una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Incarica e nomina il presidente del Consiglio e su proposta di questi nomina i ministri. Il governo giura sulla Costituzione davanti a lui.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi entro un mese dalla loro approvazione da parte delle Camere, emana i decreti aventi valore di legge, i decreti legislativi e i regolamenti: è il cosiddetto potere di firma. Il Presidente può firmare o può anche rifiutarsi di firmare, chiedendo ufficialmente o ufficiosamente (si parla di moral suasion) di modificare i disegni di legge e i decreti del governo e le leggi approvate dal Parlamento. Se rinvia alle camere una legge esse la devono riesaminare e possono modificarla. Se la riapprovano senza modifiche il Presidente è obbligato a emanarla così com’è.

Può inviare messaggi alle Camere: su un tema che ritiene fondamentale può sollecitare il Parlamento a una riflessione e a legiferare ma il Parlamento può non dare seguito all’appello.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato: la nomina di ambasciatori, prefetti, ma anche del governatore di Bankitalia e di molti grand commis di Stato avviene spesso su proposta del governo.
Nomina i senatori a vita con un limite massimo di cinque, limite che ultimamente si è considerato come massimo di senatori a vita in carica.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere: rappresenta l’Italia all’estero, non ha potere esecutivo in materia di politica estera ma come custode dei trattati internazionali ha grande potere di indirizzo sulle grandi linee generali della collocazione internazionale del Paese.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere: attraverso il Consiglio supremo di Difesa viene informato e indirizza la politica di difesa del paese in linea con la sua politica estera.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura: sempre con il metodo della moral suasion indica le linee di condotta generale e può, se non è in condizioni di svolgere le sue funzioni, sciogliere il Csm e indire nuove elezioni del parlamentino delle toghe.
Nomina cinque giudici della Corte costituzionale.
Può concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Le sue funzioni, in caso di sua impossibilità a esercitarle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni.
Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali caso si parla di impeachment e il Capo dello Stato è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

15 Gennaio 2022
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