ddl sicurezza
7:51 pm, 15 Novembre 23 calendario

Sicurezza, stretta su chi occupa immobili e pene più dure per chi truffa gli anziani

Di: Redazione Metronews
Nel ddl Sicurezza
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Nel ddl Sicurezza che giovedì andrà in Consiglio dei ministri arrivano, tra le tante, due misure ben viste dall’opinione pubblica dopo il crescente ripetersi di episodi odiosi: una stretta sulle “occupazioni arbitrarie degli immobili”, con una nuova fattispecie di reato nel codice penale che prevede «una procedura di reintegro in possesso dell’immobile occupato» e una repressione più incisiva del crescente fenomeno delle truffe agli anziani, con un inasprimento delle pene per chi le attua.

Per quanto riguarda l’occupazione arbitraria degli immobili, dopo l’articolo 634 del codice penale, è inserito l’articolo 634-bis: «Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Alla stessa pena soggiace – si legge ancora – chiunque si appropria di un immobile altrui, con artifizi o raggiri, ovvero cede ad altri l’immobile occupato».

Viene alla mente l’ultimo caso dello “scippo” di casa avvenuto a Napoli. Ora viene previsto che su richiesta del pm «il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile oggetto di occupazione arbitraria».

Nel ddl Sicurezza misure anti truffa agli anziani

Per quanto riguarda invece le truffe agli anziani saranno «rafforzati gli strumenti di deterrenza e di repressione di tali allarmanti comportamenti». Nell’anno in corso, alla data del 31 agosto, gli anziani vittime di truffe sono stati 21.924 (+28,9% rispetto allo stesso periodo del 2022). Viene introdotto un nuovo comma «recante una specifica ipotesi di truffa aggravata sanzionata più gravemente» che prevede una pena da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000, «consentendo così l’applicazione della misura cautelare in carcere». La nuova fattispecie di truffa aggravata si introduce «nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza». Ma il ddl Sicurezza interviene anche su altri aspetti, come la condotta di chi «organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto». Oggi viene sanzionata con la reclusione da uno a tre anni. Con il disegno di legge il limite viene aumentato a cinque anni. L’articolo riguarda l’impiego «di minori nell’accattonaggio», l’organizzazione, il favoreggiamento, l’induzione e la costrizione all’accattonaggio.

Stangata per chi non si ferma all’alt

Altra misura riguarda le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza «nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni». Si prevede l’applicazione della reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni». È quanto si legge all’articolo 15 della bozza di disegno di legge sulla Sicurezza. Si punta poi ad «un inasprimento sanzionatorio» del Codice della strada riguardo ai casi di inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale. Nel caso di inosservanza dell’alt viene prevista, «ove il fatto non costituisca reato», la sanzione amministrativa da 200 a 600 euro. All’articolo 18 sono previste disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari con un inasprimento delle pene per chi «promuove, organizza, dirige una rivolta».

Agenti armati anche fuori servizio

Nel ddl Sicurezza si «consente l’impiego di arma diversa da quella d’ordinanza a soggetti che, senza licenza, comunque possono detenerle». Ovvero gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza «sono autorizzati a portare senza licenza le armi quando non sono in servizio». Di fatto, si spiega nella relazione illustrativa, viene esteso agli agenti di pubblica sicurezza quanto previsto per il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all’ufficio di istruzione. «Gli agenti di pubblica sicurezza – si legge nel ddl – hanno spesso evidenziato la necessità di poter acquistare, detenere e portare, senza licenza, un’arma privata in luogo di quella d’ordinanza quando operano in borghese o non sono in servizio. La necessità dell’intervento legislativo proposto è anche per evitare gli effetti negativi derivanti dal detenere un’arma diversa da quella d’ordinanza quando non si è in servizio».

15 Novembre 2023
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