Torino
8:24 pm, 30 Ottobre 23 calendario

La Consulta riconosce le attenuanti per Alex Pompa che uccise il padre per difendere la madre

Di: Redazione Metronews
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 Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 197, depositata oggi con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso). La norma analizzata dalla Consulta vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all’aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell’omicidio. Una sentenza che riguarda direttamente ilc aso di Alex Pompa, oggi 21enne, che il 30 aprile 2020 uccise con 34 coltellate il padre 52enne Giuseppe nella loro casa di via De Amicis a Collegno, per difendere la madre, vittima delle continue violenze del marito. In primo grado venne assolto ma la sentenza fu però ribaltata in appello. La corte torinese non ritenne – a differenza di quanto stabilito dai giudici in primo grado – che l’imputato avesse agito per legittima difesa, ma gli ha riconosciuto varie attenuanti, tra cui la provocazione e le attenuanti generiche. Fu lo stesso pm che aveva chiesto la condanna, Alessandro Aghemo della procura di Torino, a chiedere un interessamento della Corte Costituzionale sul caso. Ora il giovane dovrà tornare in aula e la corte d’assise dovrà ricalcolare la pena operando il bilanciamento, verosimilmente sarà una condanna tra i sei e i nove anni.

La Consulta contesta il codice rosso

In un diverso procedimento, la stessa Corte d’assise d’appello deve giudicare della responsabilità penale di una donna, Agostina Barbieri, che nel 2021, a Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, strangolò il marito, Luciano Giacobone, autore di reiterati comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti propri e del figlio. Anche in questo caso, la Corte esclude la legittima difesa, ma ritiene che all’imputata debbano essere riconosciute, tra l’altro, la provocazione e le attenuanti generiche.
La Corte costituzionale ha ritenuto, in particolare, che il divieto posto dalla norma censurata determini una violazione dei principi di parità di trattamento di fronte alla legge, di proporzionalità e individualizzazione della pena sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.

30 Ottobre 2023
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