“Nessuna richiesta cautelare – ricorda il procuratore – era stata invece presentata per la morte del bambino del 12.5.2023, non essendo completati gli accertamenti medico-legali”. “Con l’ordinanza del 19.09.2024 – spiega D’Avino -, il gip, pur condividendo la ricostruzione operata dall’Ufficio del Pubblico Ministero relativamente all’omicidio pluriaggravato del 7.8.2024 ed alla soppressione di cadavere del 12.5.2023, e ritenendo sussistenti le esigenze cautelari, disponeva gli arresti domiciliari per l’indagata al posto della custodia in carcere invocata dal pm, e di fatto rigettava la richiesta per quanto riguarda il seppellimento del neonato del 7.8.2024, ritenendo il meno grave reato di occultamento di cadavere in luogo della soppressione di cadavere ipotizzata dal pm”.
Per quanto riguarda, in particolare, il tipo di misura cautelare, il Gip ha ritenuto gli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che abitano con l’indagata) sufficienti a garantire le esigenze cautelari, sia perchè si trattava della prima esperienza detentiva, sia in virtù del controllo che sarebbe stato esercitato dai familiari conviventi, ritenuto idoneo a neutralizzare il rischio che la ragazza cercasse di attirare nel suo domicilio degli estranei. “La Procura – spiega il Procuratore – non ha condiviso questa impostazione del giudice, sia per quanto riguarda il seppellimento del 7.8.2024 che, nelle intenzioni dell’indagata, sarebbe stato definitivo, nel senso che quel seppellimento appariva idoneo a non essere mai scoperto cosi’ come avvenuto per il seppellimento del 12.5.2023 e, solo a causa dell’estemporaneo intervento dei cani, è venuto alla luce, sia per quanto riguarda le esigenze cautelari, non potendosi affidare a terzi – nella specie, peraltro, quegli stessi genitori che mai si erano accorti di cio’ che avveniva in casa propria – il buon esito e l’efficacia degli arresti domiciliari”. D’Avino comunica anche che già “in precedenza il pm aveva presentato un appello avverso l’ordinanza” con la quale il gip “in data 2.9.2024, aveva rigettato la richiesta cautelare a suo tempo avanzata per il solo omicidio volontario aggravato del 7.8.2024. Tuttavia, poichè, nel frattempo, era stata adottata l’ordinanza cautelare del 19.9.2024, la Procura aveva presentato rinuncia a tale appello, essendo venuto a mancare l’interesse, per cui il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile questo primo appello.