DE IURE : il principio del “più probabile che non”
Le malattie causate dall’amianto
Conosciute come patologie asbesto correlate, sono condizioni che presentano lunghi periodi di latenza. La loro formazione può richiedere anche 30-40 anni dopo l’esposizione al minerale. Le probabilità di sviluppare malattie correlate all’amianto aumentano esponenzialmente nel tempo dall’esposizione al minerale. Anche se tutte le esposizioni possono contribuire alla formazione delle patologie correlate all’amianto, il contatto iniziale con le fibre di amianto sembra essere cruciale per lo sviluppo delle malattie.
In Italia, l’amianto è responsabile di più di 6.000 decessi, mentre nel resto del mondo si contano quasi 170.000 vittime. L’alta mortalità legata all’amianto cancerogeno è dovuta alla sua capacità di causare danni irreversibili una volta inalato o ingerito.
La COTRAL rappresentata dall’Avv. Cristiano Annunziata di Roma assolta per danni da esposizione a polveri di amianto
La sentenza in esame è in materia di danni e la sua rilevanza sta nel fatto che, nonostante al lavoratore fossero stati riconosciuti dall’INAIL i benefici da esposizione all’amianto da oltre 15 anni, il Giudice ha respinto la domanda di risarcimento danni iure proprio e iure hereditatis azionata dagli eredi del de cuius, sig Giustino Mastrangeli, a seguito del decesso per abestosi polmonare, ritenendo il Giudice, sulla base delle prove raccolte, non provato il nesso di causalità sulla base del principio “del più probabile che non”.
Gli eredi del de cuius avevano chiesto al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma di accertare le responsabilità della società COTRAL s.p.a. e condannarla al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, avendo a loro dire, il loro congiunto contratto la patologia che lo ha portato al decesso a causa dell’esposizione alle polveri di amianto nel periodo 1981-2008, avendo prestato attività lavorative presso l’Azienda in qualità di carrozziere.
Gli eredi hanno sostenuto che l’ INAIL ha riconosciuto una menomazione del 100% per la patologia contratta, accertando altresì che la stessa è stata causata dall’esposizione del lavoratore all’amianto nel periodo di cui sopra; hanno dedotto che lo stesso ha operato in contesti lavorativi promiscui e non arieggiati, nonché privi di efficaci sistemi di depurazione dell’aria, svolgendo mansioni richiedenti la manipolazione diretta e continua di amianto, presente all’interno delle autovetture e nelle parti meccaniche dei mezzi oggetto di manutenzione; hanno ricostruito la normativa applicabile in materia.
Costituitasi in giudizio, la COTRAL attraverso il suo legale Avv. Cristiano Annunziata, ha ampiamente contestato il fondamento della domanda avversa, della quale ha chiesto l’integrale rigetto; ha insistito sulla piena legittimità del proprio operato, replicando diffusamente alle censure sollevate in ricorso. Il Tribunale di Roma, nella persona deI Giudice del Lavoro, dott. Laura Bajardi, con sentenza n.7485/2024 del 24 agosto 2024, ha rigettato la domanda risarcitoria degli eredi in applicazione della teoria “condizionalistica” o della “condicio sine qua non”, secondo la quale è “causa ogni condizione indispensabile al verificarsi di un determinato evento”; introduce, nel contempo, il principio della “equivalenza”, in quanto espressamente equipara, sul piano della loro efficacia nella produzione dell’evento, tutti gli antecedenti che si sono, a tale fine, stati resi necessari tra loro combinandosi, conseguendone che costituisce causa dell’evento finale qualsiasi antecedente che integri una delle condizioni che hanno determinato la lesione del bene protetto.
In estrema sintesi, la impossibilità di conoscere tutte le condizioni empiriche contingenti necessarie per addivenire ad una esplicazione causale con procedimento deduttivo comporta che – sempre in stretto riferimento alle concrete fattispecie oggetto di indagine – è ammissibile affermare una seria probabilità logica che l’antecedente in esame abbia concorso alla verificazione dell’evento, conforme ad un criterio induttivo di probabilità. Tuttavia non è consentito dedurre automaticamente – e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge di copertura la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità.
Nel caso in esame, di rilievo civilistico, il criterio di valutazione della forza causale deve rispondere alla regola del “più probabile che non”, la quale implica che «sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa.
In altri termini, il numero di casi che si manifesta a causa del fattore di rischio supera il numero di casi che si manifesta anche in sua assenza e la probabilità causale non può che orientarsi in senso ammissivo dell’ipotesi stabilita, si ripete, secondo la regola del “più probabile che non”.
Pertanto, ricordando che – secondo il documento “Consensus report” di Helsinki (1997), universalmente riconosciuto – per l’esposizione cumulativa all’amianto il rischio relativo pari a 2 viene raggiunto con una esposizione di 25 fibre/cc-anni, è di chiara evidenza che nel caso in esame la stima delle esposizioni annue è di gran lunga inferiore (valore massimo pari a 3,69 ff/cc). Applicando la regola del “più probabile che non” non è quindi possibile sostenere che la discussa esposizione all’amianto abbia causato lo sviluppo della neoplasia polmonare che ha condotto all’exitus.
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