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5:36 pm, 9 Giugno 23 calendario

Ok Garante a privacy del paziente nel fascicolo sanitario elettronico

Di: Redazione Metronews
Garante privacy
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Il Garante della privacy ha dato il via libera alla parte del fascicolo sanitario elettronico relativa alla privacy del paziente. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, precisando che «si tratta di un primo passo nella direzione della diffusione del fascicolo». «La digitalizzazione è il punto di partenza per ridurre le diseguaglianze – ha proseguito il ministro – con la digitalizzazione finalmente la sanità arriverà dappertutto. Ridurrà le diseguaglianze tra Nord e Sud. Il governo precedente non ci era riuscito, noi in sette mesi ce l’abbiamo fatta. Non era semplice. Non mi piace vantare quello che facciamo – ha precisato Schillaci – ma è un risultato importante perché si aspettava da 2 anni questa via d’uscita. È un tassello fondamentale, il primo per arrivare alla vera digitalizzazione dei dati sanitari. Ci sono fondi importanti del Pnrr che vanno insieme a quelli della medicina del territorio. Investiremo e stiamo investendo. Rispetteremo la tabella di marcia dell’Unione europea».

Il Garante e la privacy dei pazienti

Il fascicolo sanitario elettronico è «l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito», oltre che da strutture pubbliche anche da quelle private. Il fascicolo è stato previsto dal dl n. 179 del 2012 e il suo stato di applicazione nelle diverse Regioni italiane è consultabile sul portale www.fascicolosanitario.gov.it. Ha tre finalità: di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione); di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico) e di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria). Sono previste un’informativa per il paziente e l’espressione del consenso da parte dell’assistito alla consultazione del fascicolo, consenso che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato. La prestazione sanitaria deve essere comunque garantita anche in caso di mancato consenso.

Chi può accedere e chi no

Dopo i recenti interventi di semplificazione, il fascicolo sanitario elettronico viene alimentato automaticamente in modo che l’assistito possa consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture al di fuori della Regione di appartenenza. A prescindere dal consenso dell’assistito, inoltre, gli organi di governo sanitario possono accedere a dati resi anonimi per funzioni istituzionali di programmazione e gestione. Il personale amministrativo può consultare solo le informazioni necessarie ad assolvere le funzioni strettamente correlate all’erogazione della prestazione sanitaria. Il fascicolo può essere consultato da tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che a vario titolo prenderanno in cura l’interessato. Il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta ha poi il compito di redigere il profilo sanitario sintetico che riassume la storia clinica dell’interessato per facilitare la continuità di cura con il rapido inquadramento del paziente al momento di un contatto con il servizio sanitario nazionale.

L’opzione dell’oscuramento dei dati

Possono accedere al fascicolo l’assistito (che potrà consultare i propri documenti sanitari, sia clinici che amministrativi, come le ricette o i certificati di malattia); con il consenso dell’assistito, anche tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che intervengono nel processo di cura dell’assistito; infine le Regioni e il Ministero della salute per finalità di governo e di ricerca (senza i dati identificativi diretti dell’assistito). Accesso e consultazione del fascicolo assolutamente vietati, invece, per periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni scientifiche e organismi amministrativi. L’interessato ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell’alimentazione del fascicolo sia successivamente. In questi casi, i dati e i documenti oscurati potranno essere consultati esclusivamente dall’interessato e dai titolari che hanno generato i documenti. L’oscuramento deve avvenire con modalità tali da garantire che gli altri soggetti abilitati all’accesso per le finalità di cura non possano venire a conoscenza del fatto che l’assistito ha effettuato tale scelta e che esistano dati “oscurati”.

9 Giugno 2023
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