giustizia
4:14 pm, 16 Giugno 22 calendario

Ok del Senato alla riforma delle regole per il Csm

Di: Redazione Metronews
Ok del Senato
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Ok del Senato alla riforma dell’ordinamento giudiziario che contiene le nuove regole sul Csm. I sì sono stati 173 (tutta la maggioranza, Lega compresa), i voti contrari 37 (Fratelli d’Italia), 16 gli astenuti (Italia viva). La riforma diventa legge. «L’approvazione di questa legge, terzo grande pilastro delle riforme per rinsaldare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, consentirà che l’imminente rinnovo del Csm si svolga con nuove regole – ha detto la Guardasigilli, Marta Cartabia – il Csm è un presidio imprescindibile dell’autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario. Con la riforma può svolgere appieno la sua funzione propria, quella di valorizzare le alte professionalità su cui la magistratura può contare», ha aggiunto la ministra Cartabia ricordando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’approvazione della riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm «è un passaggio importante per la storia del nostro Paese, in cui troppo a lungo la giustizia è stata terreno di scontro – ha spiegato la ministra della Giustizia – era una proposta che veniva da lontano ed è stata costruita con il contributo di molti».

Ok del Senato alla riforma

Questi i capisaldi della riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm approvata in via definitiva dal Senato:

Addio sorteggio distretti per comporre collegi Csm
Eliminato al fotofinish durante l’esame alla Camera il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per la composizione dei collegi, frutto dell’accordo tra maggioranza e governo, torna il testo originario della ministra Cartabia. I collegi sono formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori e sono determinati con decreto del ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell’esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di Corte d’appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino.

Stretta sulle “porte girevoli”
Viene introdotto il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece è attualmente consentito. Il divieto vale sia per le cariche elettive nazionali e locali che per gli incarichi di governo nazionali o locali. Dunque, c’è l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Allo scadere del mandato, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi di governo (con un mandato però di almeno un anno) non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati candidati in competizioni elettorali ma non eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati nè in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Per i magistrati che hanno svolto ruoli apicali (ad esempio capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali nei ministeri), dopo un mandato di almeno un anno, devono restare per un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.

Fuori ruolo
Si attua una riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200), ma è un principio contenuto nella delega, si stabilirà invece nei decreti attuativi il nuovo numero limite. I magistrati possono essere collocati fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. Viene abbassato da 10 a 7 il limite massimo di anni (con eccezione a 10 anni per gli organi costituzionali, di rilievo costituzionale e per gli organi di governo).

Separazione delle funzioni
È previsto un solo passaggio di funzione tra requirente e giudicante nel penale, entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede (escluso quindi il periodo di tirocinio di 18 mesi). Limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonchè per il passaggio alla Procura generale presso la Cassazione.

Stop nomine a pacchetto
L’assegnazione degli incarichi direttivi/semidirettivi si decide in base all’ordine cronologico delle “scoperture”, per evitare le cosiddette “nomine a pacchetto”. Si prevedono corsi di formazione sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Viene valorizzato nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto; diritto di voto unitario per la componente dell’avvocatura nei consigli giudiziari solo se a monte c’è una segnalazione sul magistrato in valutazione (sia positiva che negativa) e, in ogni caso, con possibilità per i componenti dell’avvocatura di sollecitare una delibera del consiglio dell’ordine; valorizzazione delle pari opportunità a parità di merito.

Fascicolo personale
Si prevede di aggiornare i fascicoli di ogni singolo magistrato con tutti i dati rilevanti raccolti anno per anno. Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (ogni 4 anni fino alla settima valutazione) il magistrato deve produrre al Consiglio giudiziario – e poi al Csm – provvedimenti a campione sull’attività svolta e statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Già prevista attualmente l’esistenza di segnalazioni in caso di “significative anomalie”. Con la riforma si prevede l’implementazione annuale (non più ogni 4 anni, in corrispondenza delle valutazioni) del fascicolo personale del magistrato già esistente, con la storia complessiva delle attività svolte. Il fascicolo contiene dati, non valutazioni di merito. Dunque, una fotografia complessiva del lavoro svolto, non un giudizio sui singoli provvedimenti.

Composizione e funzionamento del Csm
I membri tornano ad essere 30. Di cui tre di diritto: Presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale della Cassazione; 20 i componenti togati (di cui 2 di legittimità, 5 pm e 13 giudicanti), 10 i componenti laici. Su questi ultimi, viene specificatamente richiesto il rispetto della parità di genere nella scelta delle candidature da parte del Parlamento. Attualmente i componenti del Csm sono sono 16 più 8. Quanto alla composizione delle Commissioni: proposta del Comitato di Presidenza e approvazione del plenum della formazione delle commissioni previste dalla legge. Ogni commissione resta in carica 16 mesi, per consentire tre rinnovi. Sezione disciplinare: introduzione della incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità. Segreteria e ufficio studi: apertura alla composizione di segreteria e ufficio studi di componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso. Al momento, sono composti solo da magistrati. Il segretario generale del Csm oggi è scelto dal plenum. Si prevede che questa figura sia individuata dal comitato di presidenza (Primo Presidente di Cassazione, Procuratore generale, vicepresidente Csm) che individua e poi il plenum approva (si sposta così su un organo ‘tecnicò, che fa capo al Quirinale, una scelta ‘delicatà, per sottrarla alla logica di accordi tra correnti). Valutazioni di professionalità: voto unico degli avvocati nel Consiglio giudiziario, quando a monte c’è un deliberato del consiglio dell’ordine (si tratta di un criterio di delega).

Accesso in Magistratura
Accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea (decade l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione); valorizzazione dei tirocini formativi e ufficio per il processo; attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell’organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell’ufficio per il processo del Pnrr; previsione di tre elaborati scritti e di riduzione delle materie orali.

16 Giugno 2022
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