Fine vita
7:32 pm, 9 Dicembre 21 calendario

Fine vita, il testo arriva in Aula alla Camera

Di: Osvaldo Baldacci
condividi
Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno terminato l’esame della proposta di legge sul fine vita. Diverse le modifiche apportate al testo. Le commissioni hanno quindi votato il mandato ai relatori per l’Aula, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s). L’approdo in Assemblea è previsto per lunedì prossimo, 13 dicembre, per la discussione generale.

Forze politiche divise sul fine vita

Nonostante la mediazione portata avanti dai due relatori sulle modifiche da apportare al testo della proposta di legge sul fine vita, tutto il centrodestra ha votato contro il via libera da parte delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. Hanno invece votato a favore Pd, M5s, Leu, Iv e Più Europa. Al momento, Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e anche FdI confermano la stessa linea una volta che l’Aula (l’esame parte lunedì prossimo) sarà chiamata ad esprimersi.

Il nuovo testo

Il nuovo testo sul fine vita, licenziato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, è stato profondamente modificato rispetto alla versione originaria. Tra le novità più importanti, l’introduzione dell’obiezione di coscienza per medici e personale sanitario e una specificazione più stringente delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito, frutto di una lunga e delicata mediazione tra i relatori e le forze di centrodestra.

Un’altra modifica riguarda l’articolo sulla non punibilità: è confermata una sorta di ‘sanatoria’ per i condannati anche con sentenza di terzo grado per aver aiutato la persona a morire, ma vengono ‘ammorbidite’ le condizioni, inizialmente più dettagliate e stringenti.

Cosa c’è nella proposta

Questi i capisaldi del testo così come è attualmente (l’Aula può apportare tutte le modifiche che vuole e può ovviamente anche bocciare la proposta di legge):

Suicidio assistito: la legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario e consapevole con il supporto e sotto il controllo del sistema sanitario nazionale.

Requisiti: può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate. Tale persona deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che lo ha in cura come il reversibile e a prognosi infausta e oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che trovano assolutamente intollerabili; essere venuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento e deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con video registrazione o altro dispositivo idoneo, alla presenza di due testimoni.

Obiezione di coscienza: è una delle principali novità introdotte nel testo. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi azioni di coscienza con preventiva dichiarazione. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla legge. La Regione ne controlla e garantisce l’attuazione.

Nessun reato per il medico: è riconosciuta l’esclusione della punibilità per i medici e il personale sanitario. Le disposizioni contenute negli articoli 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita.

Sanatoria retroattiva per condannati: Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell’entrata in vigore della presente legge, qualora al momento la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata in inequivocabilmente accertata e ricorressero l condizioni previste dalla legge per poter richiedere il suicidio assistito.

9 Dicembre 2021
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il giornale
Più letto del mondo