terrorismo
8:34 pm, 11 Maggio 21 calendario

Corte d’Assise: estinta pena per Bergamin

Di: Redazione Metronews
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MILANO La Corte d’Assise di Milano ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la pena a 16 anni, 11 mesi e un giorno che doveva scontare Luigi Bergamin, ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo, costituitosi lo scorso 29 aprile in Francia, un giorno dopo l’operazione che ha portato all’arresto di sette ex membri di organizzazioni terroristiche di sinistra. L’oggi 72enne era stato condannato dalla Corte d’Assise di Appello di Milano con sentenza passata in giudicato l’8 aprile 1991 a 23 anni di reclusione per i reati banda armata e istigazione alla commissione di attentati contro l’integrità dello Stato, detenzione e porto illegale di armi, rapina aggravata, furto aggravato, associazione per delinquere e omicidio aggravato del maresciallo degli Agenti di Custodia Antonio Santoro, a Udine il 6 giugno 1978 e quello dell’agente della Digos di Milano, Andrea Campagna, nel capoluogo lombardo il 19 aprile 1979.
“Venuto meno interesse dello Stato”
I giudici hanno accolto il ricorso della difesa di Bergamin che si fondava sulla tesi che la declaratoria di «delinquenza abituale», richiesta dalla Procura ed emessa dal Tribunale di Sorveglianza lo scorso 30 marzo nei confronti dell’ex militante dei Pac, non essendo divenuta irrevocabile non poteva interrompere il decorso della prescrizione della pena, maturato l’8 aprile 2021. «Risultano essere trascorsi non solo più di quaranta anni dai gravissimi fatti di reato per cui Bergamin è stato ritenuto responsabile, ma soprattutto più di trenta anni dall’irrevocabilità della pronuncia di condanna della cui esecuzione si discute», ha osservato la Corte d’Assise di Milano nell’ordinanza in cui dichiara estinta la pena. Per i giudici va rimarcato come il legislatore abbia ritenuto che «a seguito del decorso di trenta anni» dalla irrevocabilità della sentenza che riconosce la colpevolezza di un soggetto e che gli infligge una pena temporanea, «debba ritenersi venuto meno l’interesse dello Stato all’esecuzione della stessa e ciò anche se il termine di 30 anni è inferiore al doppio della pena inflitta o è, come nel caso di specie, non di molto superiore a quella originariamente comminata».
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11 Maggio 2021
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