TORINO
7:46 am, 20 Dicembre 19 calendario

Una precisazione sul termine “paghetta”

Di: Redazione Metronews
condividi

L’avvocato Roberto Bersezio del Foro di Torino, che  ha “rappresentato quale parte civile la sig. — nel procedimento penale svoltosi innanzi il Tribunale di Torino ed avente ad oggetto il mancato versamento nei suoi confronti del contributo al mantenimento da parte del padre”,  in merito all’articolo apparso nell’edizione del 19.12.2019 a pag. 2 precisa quanto segue.
1) Anzitutto nessuna delle parti né tantomeno il Pubblico Ministero od il giudice ha mai minimamente utilizzato il termine “paghetta”, in quanto trattasi di un contributo al mantenimento (che è cosa ben diversa) stabilito da un precedente giudice della Repubblica Italiana che il sig. — ha deliberatamente e spontaneamente deciso di smettere di pagare senza prima fare un nuovo ricorso alla Magistratura ed ottenere l’autorizzazione di un altro giudice a sospendere i pagamenti;
2) In secondo luogo non corrisponde assolutamente al vero, tant’è che la circostanza è stata confermata pienamente in sede di giudizio, che la mia Assistita abbia continuativamente lavorato nel corso dei ben 7 anni nel corso dei quali il padre smise di corrisponderle il dovuto contributo al mantenimento;
3) Nel corso del giudizio è stato evidenziato solo che, nel corso dei predetti sette anni, la mia Assistita ha lavorato per un periodo di pochissimi mesi con uno stipendio di euro 700,00 mensili, che è cosa ben diversa. Tant’è che, nel corso del processo. abbiamo subito evidenziato che quegli stessi mesi in cui la mia Assistita aveva lavorato erano stati esclusi sin dall’origine dalla richiesta di versamento del contributo al mantenimento;
4) Altresì abbiamo precisato che, dopo quasi 7 anni di quasi totale disoccupazione, nel dicembre del 2015 la mia Assistita trovava un lavoro, quindi veniva altresì richiesto al giudice di escludere dal capo di imputazione anche il mancato pagamento del contributo al mantenimento da dicembre del 2015 ad oggi……. come possiate pertanto sostenere che il padre dopo la sentenza “debba ora ricominciare ad aiutare la figlia” non è dato saperlo. Il padre è stato condannato per “non aver versato il contribulo al mantenimento dol 2008 al 2015”, quindi non è stato condannato a “riprendere a versare” in nessuna forma, anche perché ora la figlia lavora;
5) Il sig. — inoltre, e stato condannato anche per un’altra ragione, ossia per il fatto “di non aver voluto pagare in quanto resosi nullatenenle” che è cosa ben differente dal venire condannato per “non aver potuto pagare in quanto nullatenente” come da Voi erroneamente riferito . Precisamente nel corso del giudizio sono stati depositati tutti gli atti notarili che hanno dimostrato incontrovertibilmente che il sig. — , guardacaso proprio dopo aver smesso di versare il contributo al mantenimento alla figlia disoccupata, si è liberato di tutti gli immobili che aveva cedendoli fittiziamente alla figlia della nuova compagna che li detiene tutt’ora per suo conto onde renderli impignorabili.
 Avv. Roberto Bersezio 

20 Dicembre 2019
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il giornale
Più letto del mondo