Legittima difesa
1:00 pm, 26 Aprile 19 calendario

Legittima difesa, lettera con i rilievi di Mattarella

Di: Redazione Metronews
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che riforma la legittima difesa, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 28 marzo. Il Capo dello Stato, quindi, si è preso tutto il tempo necessario per studiare attentamente il testo del provvedimento e fare le sue valutazioni. Mattarella, infatti, ha accompagnato la promulgazione della legge con una lettera inviata ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in cui fissa alcuni ‘paletti’, in particolare sul ruolo dello Stato nella tutela della sicurezza dei cittadini, che non deve essere in alcun modo attenuato, e sullo “stato di grave turbamento”, inserito nel nuovo testo dell’articolo 55 del codice penale, che deve essere obiettivo. Ma ancor prima dei rilievi, Mattarella sottolinea che il “fondamento costituzionale” della legittima difesa “è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità”. 
   Scrive il Capo dello Stato: “Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”, quasi a voler dire che lo Stato non può delegare ai singoli cittadini la tutela della sicurezza. Quanto invece alla “necessità”, Mattarella osserva: “Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità”. In sostanza, si richiamano i principi stessi della Costituzione e il principio in base al quale la difesa è legittima laddove sussista la reale e imminente necessità di difendersi da un pericolo attuale di una ingiusta offesa. Altro rilievo del Colle riguarda l’articolo 2 della legge sulla legittima difesa, che introduce il “grave turbamento” all’interno dell’eccesso colposo: con le modifiche apportate al codice penale, non è punibile chi si è difeso “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Per Mattarella “è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta”. 
Grave turbamento. Nello specifico, dunque, il grave turbamento non può essere invocato soggettivamente da chi si è difeso, altrimenti potrebbe essere invocato da chiunque si sia difeso per evitare il processo per eccesso colposo di legittima difesa. Infine, nella lettera il Capo dello Stato sottolinea due ‘errori materiali’. Mattarella rileva infatti che, “nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa ‘domiciliare’, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio”. Una garanzia che, per il Colle, va riconosciuta anche a chi si è difeso al di fuori delle mura domestiche. 
Risarcimento del danno. Ultima segnalazione da parte del Capo dello Stato riguarda l’articolo 3 della legge in esame, che “subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina”. “Un trattamento differenziato tra i due reati – osserva Mattarella – non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – ‘gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina’”. 

26 Aprile 2019
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