Carige, 1,3 miliardi per salvare la banca
Il testo approvato ieri dal Consiglio dei ministri per salvare Carige prevede, avverte Palazzo Chigi, “due possibili interventi di cui Banca Carige può avvalersi, come misure di ultima istanza. A questo scopo il governo ha stanziato un fondo di 1,3 miliardi di euro – si sottolinea- di cui: 1 miliardo destinato alla sottoscrizione di azioni della Banca al fine di rafforzarne il patrimonio e 300 milioni per le garanzie concesse dallo Stato sulle passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza. Il valore di 3 miliardi citato all’interno del decreto non corrisponde ad alcuno stanziamento aggiuntivo da parte del governo – si precisa – ma consiste nel limite nominale del valore dei bond sui quali può essere posta la garanzia, per i quali vengono stanziati 300 milioni di euro.
Garanzia su 3 miliardi. La garanzia dello Stato sui bond Carige viene concessa fino ad un valore massimo dei bond di 3 miliardi di euro. “Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige – si legge nel testo – fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro”.
Strumenti finanziari. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da Banca Carige che, tra l’altro, abbiano durata residua non inferiore a 2 mesi e non superiore a 5 anni o a 7 anni per le obbligazioni bancarie garantite, che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza; che siano a tasso fisso. Nel provvedimento è scritto che “l’ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine” della banca. Inoltre, “a seguito della comunicazione della Banca d’Italia, la richiesta di concessione della garanzia è notificata alla Commissione europea. La garanzia può essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell’intervento con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria, tranne che nel caso in cui la banca abbia un urgente bisogno di liquidità e le passività garantite siano rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia”.
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