Sicurezza
8:24 pm, 24 Ottobre 18 calendario

Legittima difesa, ora è presunta “sempre”

Di: Redazione Metronews
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Via libera dell’Aula del Senato all’articolo 1 del ddl sulla legittima difesa, uno dei capisaldi della riforma targata Lega. L’articolo 1 infatti modifica l’articolo 52 del codice penale e introduce la parola “sempre”.    Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre – nei casi dettati dalla legge – la proporzione tra offesa e difesa.    I voti favorevoli sono 194, i voti contrari 52 e 4 gli astenuti. 
L’articolo. Il testo della riforma targata Lega modifica l’articolo 52 del codice penale: si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. 
Non solo. L’articolo 1 del ddl allarga anche le situazioni in cui viene esclusa la punibilità e affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma. L’articolo approvato dal Senato, anche con i voti di FI e FdI, recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumita’; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. Viene quindi aggiunto un comma: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

24 Ottobre 2018
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