Sì alla reintegra se il fatto è irrilevante
LAVORO. La Corte di Cassazione è tornata sull’interpretazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori con la sentenza n. 18418 del 20 settembre 2016, chiarendo che la reintegra dei lavoratori sui quali è stato applicato un licenziamento disciplinare viziato dall’«insussistenza del fatto contestato» (comma 4) si applica anche nell’ipotesi in cui il fatto, pur materialmente accaduto, sia privo di illiceità e quindi irrilevante sul piano disciplinare.
L’insussistenza
La sentenza assume particolare rilevanza anche con riferimento al contratto di lavoro a tutele crescenti. La nota giurisprudenziale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro interviene sul concetto di «insussistenza del fatto contestato» spiegando che in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti il fatto è insussistente quando, sebbene sia avvenuto materialmente, non costituisce un inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore e, conseguentemente, non è rilevante sul piano disciplinare. Di conseguenza, se il fatto ha una rilevanza disciplinare, ma è sproporzionato rispetto al licenziamento, il datore di lavoro viene condannato a pagare un’indennità da 12 a 24 mensilità; se, invece, il fatto non è materialmente accaduto oppure è accaduto ma non ha rilevanza disciplinare, perché è inconsistente o il lavoratore non ha colpa, il datore deve effettuare la reintegra del lavoratore (anche in regime di tutele crescenti).
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