Riforma costituzionale
1:20 pm, 8 Agosto 16 calendario

Cassazione: via libera al referendum sulla riforma

Di: Redazione Metronews
condividi

POLITICA  Via libera della Corte di Cassazione al referendum consultivo sulla riforma costituzionale. “L’ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte Suprema di Cassazione – informa un comunicato della Corte – con ordinanza dell’8 agosto 2016, ha dichiarato conforme all’art. 138 Cost. e alla Legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum depositata il 14 luglio 2016 alle ore 18.45 sul testo di legge costituzionale avente ad oggetto il seguente quesito referendario: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.
Da oggi il Governo avrà 60 giorni per fissare la data della consultazione. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, in una nota congiunta, hanno perentoriamente chiesto a Renzi di indicare immediatamente la data denunciando il “vergognoso tentativo di rimandare il voto alle calende greche”.
Renzi, per ora, risponde condividendo su Twitter un post del Comitato per il Sì:  “Adesso possiamo dirlo: questo e’ il referendum degli italiani”.
Date probabili?  Provando a fare un calcolo, calendario alla mano, le ipotesi sono diverse e molto dipenderà da quanto tempo il governo impiegherà ad emanare il provvedimento di indizione del referendum. Se, infatti, il Consiglio dei ministri utilizzerà tutti i 60 giorni a sua disposizione, come prevede appunto la legge, l’esecutivo avrà tempo fino al prossimo 7 ottobre. Ciò vuol dire che, qualora il governo utilizzasse tutti e 60 i giorni a sua disposizione, il referendum potrà svolgersi una domenica che va da domenica 27 novembre e fino, tempo massimo, a domenica 11 dicembre, poiché il 70mo giorno, termine ultimo per poter svolgere il referendum, cade di venerdì 16 dicembre. Questa l’ipotesi massima.
Se, invece, il governo dovesse decidere in tempi piu’ stretti, ad esempio entro il mese di agosto, la consultazione popolare potrebbe svolgersi in un arco temporale che va da domenica 23 ottobre a domenica 6 novembre. Se, ancora, l’esecutivo attendera’ settembre per emanare il provvedimento di indizione, i tempi si allungherebbero, con il referendum che – ed e’ questa l’ipotesi sinora piu’ accreditata – si svolgerebbe in una delle domeniche di novembre. In ogni caso, la data del referendum, sempre calendario alla mano e prendendo in esame varie ipotesi, non potrebbe andare oltre la data di domenica 11 dicembre.
Cosa prevede la legge di riforma? Queste le principali novità introdotte dal ddl Boschi:
FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO: Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed e’ l’unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attivita’ del Governo.
IL SENATO DEI 100: I futuri senatori saranno cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica) e saranno scelti, in conformita’ alle decisioni assunte dagli elettori, dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale che dovra’ essere varata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrera’ dopo che si sara’ svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle  dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono  fare piu’ di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della  Repubblica.
DURATA DEL MANDATO E PREROGATIVE: La durata del mandato dei  nuovi senatori e’ pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Conservano l’immunita’ parlamentare ma non ricevono alcuna indennita’ in qualita’ di senatori, mantengono invece quella che hanno in qualita’ di sindaco o di consigliere regionale. Resta l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI: Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati con l’Unione europea. Le altre leggi sono  esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questo puo’ disporne l’esame se, entro dieci giorni, lo richiede un terzo dei suoi componenti. Il Senato puo’ anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche al testo. Su queste, pero’, e’ la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle  serve la maggioranza assoluta dei componenti.
STATUTO DELLE  OPPOSIZIONI: Il regolamento della Camera dei deputati conterra’ anche una  disciplina dello statuto delle opposizioni.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Per l’elezione del Capo dello Stato il quorum necessario nelle prime tre votazioni e’ dei due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta votazione servono i tre quinti dell’assemblea. Dalla settima il quorum scende e si passa ai tre quinti dei votanti. Non sara’ piu’ il presidente del Senato a sostituire ad interim il Capo dello Stato, ma tocchera’ al presidente della Camera.
GIUDICI COSTITUZIONALI: I giudici di nomina parlamentare della Corte Costituzionale, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato e Camera: due li eleggera’ il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essere eletti e’ dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti.
TITOLO V: Non c’e’ piu’ legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. E’ prevista una clausola di  ‘supremazia’ con la quale si dispone che, su proposta del Governo, una legge dello Stato possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell’interesse nazionale.
LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE: Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme (non piu’ 50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia della Camera;
REFERENDUM: In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivi ma le Camere dovranno appovare una legge per  delinearne le modalita’ di attuazione.
STATO DI GUERRA: Sara’ la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo.
ABOLIZIONE DEL CNEL E  DELLE PROVINCE: Il ddl abroga l’articolo 99 della Costituzione con coseguente abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province.
GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI: La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimita’ della Consulta sulla legge elettorale, prima della promulgazione, purche’ vi sia un ricorso motivato presentato “entro dieci giorni” dall’approvazione della legge da “almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo  dei componenti del Senato della Repubblica”. La Corte costituzionale si  pronuncia entro il termine di trenta giorni.
METRO/AGI
 

8 Agosto 2016
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il giornale
Più letto del mondo