Diritto di famiglia
5:12 pm, 21 Marzo 16 calendario

Tradimento fra coniugi? C’è chi chiede i danni all’amante

Di: Redazione Metronews
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FAMIGLIA. Dopo aver a lungo esaminato il tema dell’addebito della separazione, alcuni giuristi hanno iniziato a chiedersi se l’amante possa o meno essere chiamato a rispondere dei danni che, insieme al coniuge fedifrago, ha causato alla vittima dell’adulterio. «In diritto, vi è chi si è spinto a sostenere l’applicabilità dell’istituto del concorso colposo del creditore nel fatto illecito del debitore: una simile forzatura, tuttavia, mal si adatta al rapporto coniugale per il quale le componenti emotive, sessuali ed affettive escludono che possa ravvisarsi lo schema rigido dell’amante induttore e del coniuge indotto», spiega l’avvocato Lorenzo Puglisi, Presidente e fondatore dell’associazione Familylegal, che si occupa di diritto di famiglia. 
La giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza a carico dell’amante non vi è un dovere di astensione che, per quanto possa richiamarsi ai valori costituzionali di solidarietà o di tutela della famiglia, deve comunque misurarsi col diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità.
Più volte i Tribunali hanno statuito come, con il matrimonio, ci si espone al rischio che il coniuge non rispetti l’obbligo di fedeltà. L’amante, quindi, non farebbe che aumentare le probabilità che si verifichi l’inadempimento e, quindi, un ampliamento del rischio assunto dai coniugi al momento delle nozze. Questo aumento del rischio è maggiore nell’ipotesi in cui l’amante istighi o induca la moglie o il marito di altri a commettere adulterio (ad esempio con un corteggiamento ossessivo, fatto di costosi regali e di continue telefonate), mentre tenderà a diminuire qualora l’amante si limiti a subire le attenzioni di una moglie o di un marito insoddisfatto (sessualmente e affettivamente). 
Tribunale di Roma
Secondo il Tribunale di Roma, ad esempio, dal momento che un coniuge non ha diritto di essere garantito contro i rischi del tradimento al quale è già esposto per il fatto di essersi sposato, il problema potrebbe configurarsi solo nel caso di “amante particolarmente audace e insistente”. Pertanto, nessun risarcimento potrebbe essere comminato qualora sia il coniuge fedifrago ad aver assunto l’iniziativa.
Tribunale di Milano
Questo orientamento è stato superato dal ben più “libertino” Tribunale di Milano che ha di fatto escluso la possibilità di chiedere i danni a chi ha flirtato con una persona sposata. Esso, infatti, eserciterebbe un proprio diritto «costituzionalmente garantito alla libera espressione della propria personalità».  Ciascun individuo, infatti, è libero (ai sensi dell’art. 13 della Costituzione) di intrattenere relazioni interpersonali, che costituiscono beni protetti nell’ambito della tutela accordata alla personalità dell’individuo e il diritto di intrattenere relazioni interpersonali permane anche se le relazioni sono intrattenute con un soggetto sposato.
Nessun diritto assoluto
Secondo la giurisprudenza, quindi, non esiste un diritto assoluto che rappresenti la fonte di un generale dovere di astensione da ogni interferenza da parte degli altri. «Possiamo concludere che gli amanti, a meno che non commettano altri reati – quali la diffamazione del coniuge tradito -non potranno essere chiamati a risarcire alcun danno per il fatto di aver insidiato una moglie o un marito», conclude Puglisi.
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21 Marzo 2016
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