Divorzio
4:39 pm, 1 Dicembre 14 calendario

Per divorziare si potrà andare dal sindaco

Di: Redazione Metronews
condividi

FAMIGLIA  Tra dieci giorni, dall’11 dicembre, per divorziare si potrà andare dal Sindaco. Sarà possibile evitare le lunghe trafile  nei tribunali e anche l’assistenza dell’avvocato sarà facoltativa. È una delle novità introdotte dal  “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014), convertito in legge il 6 novembre scorso, con l’obiettivo di semplificare le procedure in materia di separazione e divorzio, evitando di dover sovraccaricare di lavoro le cancellerie dei tribunali per quelle questioni dove è sufficiente una procedura amministrativa.
L’articolo 12 
L’art. 12 del provvedimento prevede, in particolare, che marito e moglie possano comparire davanti  al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è stato iscritto trascritto l’atto di matrimonio e concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Una volta ricevute le dichiarazioni da ciascuno dei coniugi personalmente (con l’eventuale e facoltativa assistenza di un avvocato) viene sottoscritto l’accordo che avrà valore di provvedimento giudiziale. Fatta eccezione per l’accordo sulla modifica delle condizioni di separazione e divorzio, per le altre ipotesi è previsto, tuttavia, un doppio passaggio, per concedere alla coppia un po’ di tempo per ripensarci. 
Le limitazioni
L’articolo 12 non si applica in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e portatori di handicap grave. In questi casi rimane necessario il passaggio dal giudice. 
In caso di figli
Per questi casi sono previste semplificazioni: si potrà ricorrere alla negoziazione assistita, istituto, introdotto dalla stessa riforma (art. 6), che consente alla coppia di separarsi, sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio ovvero di modificare le condizioni di separazione o di divorzio prefissate, con l’assistenza di uno o più legali di fiducia, anche in presenza di figli, previo nulla osta del procuratore della Repubblica, «quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli».
METRO

1 Dicembre 2014
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il giornale
Più letto del mondo