7:33 pm, 3 Giugno 14 calendario

Banche assolte per il caso derivati Il giudice contro Albertini e la Moratti

Di: Redazione Metronews
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Milano. Quando si ha a che fare con soldi pubblici, “non puo’ pretendersi di accollare l’incarico di consulenza alla controparte contrattuale magari a titolo gratuito e non v’e’ alcun obbligo per gli amministratori di un Ente pubblico di accedere a tutti i costi al mercato dei capitali; v’e’ il preciso dovere di non scommettere con il denaro dei cittadini/contribuenti facendo loro assumere rischi dannosi ed inutili e, soprattutto, v’e’ il dovere giuridico e deontologico di giungere attrezzati ed informati al compimento di ogni atto amministrativo che presupponga sconfinamenti in materie complesse e di non proprio quotidiano maneggio”. Lo scrivono i giudici della Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni alla sentenza con cui hanno assolto le quattro banche estere (Ubs, Detusche Bank, Depfa e Jp Morgan) accusate di aver truffato il comune di Milano vendendogli alcuni contratti derivati, legati al bond da 1,6 miliardi di euro emesso nel 2005. I magistrati, quindi, puntano il dito contro Palazzo Marino alla cui guida c’erano, all’epoca dei fatti contestati, i sindaci Gabriele Albertini e Letizia Moratti. “Non sarebbe dovuto accadere – scrivono i giudici – che un Ente territoriale, e non un minuscolo Comune di periferica provincia bensi’ il cuore economico pulsante della Nazione, affiancato da uno Studio legale di grande prestigio per la componente tecnica giuridica giungesse al perfezionamento dell’operazione in strumenti finanziari (collegata alla emissione del bond) del giugno 2005 senza il supporto e l’ausilio di un advisor indipendente per la componente economico-finanziaria (che esulava dalla competenza strettamente legale) e vi giungesse consapevole, per libera scelta, nella piu’ che legittima convinzione di avere al proprio interno professionalita’ all’altezza dell’arduo compito per poi prospettare – contro ogni logica giuridica ma anche da elementare buon senso – che il ruolo di consulente indipendente” di fatto “lo dovesse svolgere la controparte negoziale. Allo scopo di accampare infedelta’ contrattuali, conflitti di interesse ed invocare tutele e affidamento prive di ogni costrutto”. (Agi)

3 Giugno 2014
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