6:00 am, 6 Maggio 14 calendario

Per l anagrafe condominiale non si possono chiedere documenti

Di: Redazione Metronews
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Leggi. Nel compilare l’anagrafe condominiale, istituita dalla legge 220/2012, l’amministratore non puòchiedere “documenti” (documenti di identità o rogiti) ai condòmini, ma solo “dati”, come del resto la stessa legge stabilisce. La precisazione, niente affatto superflua e anzi molto attesa da cittadini e associazioni che avevano fatto segnalazioni in proposito, è stata fatta dal Garante per la Privacy. L’Autorità ha sottolineato che “l’amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l’atto di compravendita”.
Le condizioni di sicurezzaC’era un altro punto da chiarire con l’entrata definitiva in vigore del Decreto “Destinazione Italia”. E anche su questo il Garante si è espresso: “Per quanto riguarda le informazioni relative alle condizioni di sicurezza, i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell’edificio”. Insomma, la vita, per chi possiede un appartamento, dovrebbe così diventare un po’ più semplice.
Conto corrente ”trasparente”Infine, il Garante ha chiarito che nonostante il conto corrente condominiale sia intestato, appunto, al condominio, “i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore,  ai relativi estratti conto bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario, riconosce infatti il diritto di ottenere “copia di atti o documenti bancari” senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.
(Sergio Rizza)

6 Maggio 2014
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